Art. 1.
(Istituzione).

      1. È istituita la Fondazione nazionale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico della basilica di San Benedetto, edificata sulla sua casa natale in Norcia, e di tutti gli altri monumenti benedettini che, nell'ambito della regione dell'Umbria, testimoniano il contributo culturale dato dal monachesimo benedettino alla società civile, e per la promozione degli studi soprattutto in relazione ai rapporti tra le istituzioni benedettine e la cultura occidentale, di seguito denominata «Fondazione».
      2. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, ed è altresì disciplinata dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dal codice civile e dalle disposizioni per l'attuazione del medesimo codice, nonché dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti interni.